Per effetto di una norma del decreto-legge
sulla competitività, è tornata ad essere obbligatoria, dal 17 marzo scorso, la denuncia per ogni nuova
locazione, o comunque cessione di disponibilità di fabbricato, alla Pubblica
Sicurezza. L’obbligo in questione, già abolito dalla Finanziaria, cesserà di
nuovo allorché il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate avranno
approvato il modello telematico della denuncia in questione per i casi in cui
rimarrà dovuta.
L’obbligo tornato in vigore riguarda ogni caso di cessione di fabbricato
(locazione, comodato, compravendita) per un periodo superiore ad un mese e
prevede che la comunicazione debba essere effettuata alle Questure o ai
Commissariati di Pubblica Sicurezza (ovvero ai Comuni, dove non esistono uffici
di Pubblica Sicurezza),
entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Il modello da utilizzare è
scaricabile dal sito Internet della Confedilizia (www.confedilizia.it), dove è
anche presente, con ogni particolare al proposito, la Circolare esplicativa
dell’obbligo tornato in vigore, inviata dalla Segreteria generale
della nostra Organizzazione alle strutture periferiche. Per il periodo tra l’1.1.’05
e il 16.3.’05, per il quale l’obbligo di comunicazione alla Pubblica Sicurezza
non era in vigore in caso di registrazione degli atti di cessione, gli
interessati non sono - ad avviso della Confedilizia - tenuti a compiere alcun adempimento. Per i contratti
stipulati nel periodo predetto e non registrati entro la giornata del 16 - anche
per la pendenza del relativo termine per adempiere – si ritiene che dovesse provvedersi
- come tempestivamente comunicato dalla Confedilizia, anche tramite le agenzie
di stampa - alla
comunicazione entro 48 ore dall’entrata in vigore del decreto-legge.
L’obbligo di comunicazione alla P.S. è sempre rimasto – e rimane comunque – in
vigore, quando al rapporto contrattuale è interessato un extracomunitario.