ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA
PIACENZA
SEDE TERRITORIALE DELLA
   
 

Il Giudice di pace di Piacenza, nella persona del dott. Riccardo Lignola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile (R.G.C. n° 421/03) di primo grado promossa con citazione in data 3.4.2003 a ministero Uff. Giud. ................

Oggetto: ripetizione pagamento somma

Da

.................... rappresentato e difeso dal prof. avv. ...................... e dagli avv.ti .................... con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ......................... giusta delega margine dell’atto di citazione

attore

contro

COMUNE DI PIACENZA in persona del Sindaco pro tempore ............................. rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti rep. Com. n. 13/82 registrata in data 26.9.2002 e giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 20.5.2003 dagli avv.ti ............................ dell’avvocatura comunale di Piacenza ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in P.ta Mercanti n. 2

convenuto

Conclusioni

per l’attore:

"piaccia al giudice adito, previa dichiarazione di nullità/inesistenza o in via subordinata previa disapplicazione, di ogni atto del Comune di Piacenza di imposizione della tariffa per utenti di impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw, condannare la medesima Amministrazione comunale a restituire all’attore la somma indebitamente percepita di euro 5,16 con ogni accessorio di legge"

conclusioni il Comune convenuto

"voglia l’ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così pronunciare:

1. nel rito rilevare il difetto di giurisdizione in relazione alla pretesa azionata dal ricorrente;

in subordine la tardività della domanda proposta dal ricorrente e il difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse.

2. nel merito rigettare il ricorso avversario siccome inaccoglibile e infondato, in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

Svolgimento

del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato l’ 11.4.2003 ...................... conveniva in giudizio il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pro-tempore, per ottenere la restituzione della somma di euro 5,16 corrisposta quale titolare di un impianto termico con potenza inferiore a 35 Kw.

Egli deduceva l’insussistenza dell’obbligazione pecuniaria sul presupposto della nullità/inesistenza del provvedimento emanato dal Comune, cioè da un soggetto assolutamente incompetente alla imposizione e alla percezione di siffatta somma a causa dell’intervenuta abrogazione della L. 10/91 ("norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia") e dei relativi decreti attuativi (DPR 412/93 e 551/99) posti a fondamento della delibera comunale n. 218 del 2001 ("progetto per il controllo degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 integrato dal DPR 551/99") e della successiva determinazione dirigenziale N. 1600 del 2002.

In conclusione a seguito del trasferimento all’amministrazione provinciale della competenza in materia di tariffe e di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici (v.art. 31 c.2 lett. c) D. Lgs. N. 112 del 21.3.1998, confermato dal D.Lgs. 30.3.1999 n. 961, il .................. chiedeva dichiararsi la nullità/inesistenza o comunque, in via subordinata, la disapplicazione dell’atto comunale de quo con condanna dell’Ente alla restituzione della somma oltre gli accessori di legge.

L’amministrazione Comunale si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare numerose eccezioni processuali di cui in appresso si dirà e contestando nel merito la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto.

Le parti venivano, quindi, autorizzate al deposito di memorie per una più compiuta illustrazione delle rispettive tesi.

All’udienza del 16.7.2003, rassegnate le conclusioni così come indicate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.

Preliminarmente pare opportuno procedere alla disamina delle eccezioni sollevate dalla difesa comunale.

1. sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sulla tardività della domanda proposta dal ricorrente.

Stante la stretta connessione è opportuno esaminare le due eccezioni in un unico contesto.

Ad avviso del Comune, il ............... è titolare di un semplice interesse (occasionalmente protetto) da tutelare avanti il giudice amministrativo avendo censurato dei provvedimenti amministrativi (delibera n. 218 dell’ 8.6.2001 della G. c. e successiva determinazione dirigenziale n. 1600 del 26.8.2002) rivolti alla generalità dei cittadini ed emanati a tutela della salute pubblica.

Cosicché questo giudice nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione dovrebbe rilevare la tardività della domanda non essendo stati detti atti impugnati tempestivamente in via amministrativa.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

E’ noto che la ripartizione della giurisdizione tra G. A. e G. O. ( v. Cass. Sent. 5.6.2002 n. 9232, 2.8.2002 n. 11626, sent. 10.3.1998 n. 2643 sez. un.) si determina non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (c. d. petitum formale ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che il ricorrente dà al rapporto come privatistico o pubblicistico) bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto della domanda individuato dalla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e determinata dal giudice a prescindere dalla verifica nel merito della sussistenza effettiva degli elementi circostanziali medesimi.

Orbene dalla disamina della citazione e dai successivi scritti difensionali (v. doc. in atti) emerge con chiarezza che oggetto della controversia è la tutela del diritto soggettivo alla restituzione della somma di denaro imposta dal Comune in base ad un atto autoritativo, del quale l’attore chiede che in questa sede si proceda all’esame del provvedimento alla luce della sussistenza dell’eventuale vizio di carenza di potere o in subordine si accerti la legittimità dell’atto in via incidentale.

Ad avviso della Cassazione (v. sent. 10.12.2002 n. 18052; sent. 18.12.2002 n. 18053) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in presenza di domanda con la quale il privato tende alla restituzione di somme pagate senza alcun titolo, perché fondato su un provvedimento preso dalla P.A. in carenza del relativo potere valutato alla stregua degli elementi di fatto addotti dalla parte.

Poiché, si ripete, intendimento del ................ è l’esclusiva tutela del proprio diritto soggettivo alla restituzione della somma indebitamente versata (v. art. 2033 c.c.) l’eccezione di carenza di giurisdizione è infondata come quella di inammissibilità del ricorso per la violazione del termine decadenziale (60 giorni) fissato dalla legge per la impugnazione degli atti amministrativi in sede di giustizia amministrativa (v. L. 1034/71).

Parte attrice denuncia la illegittimità della delibera n. 218 e della determinazione dirigenziale sotto il profilo dell’incompetenza assoluta (ovvero straripamento di potere) che concretizzerebbe un vizio da giustificare la proposizione dell’azione avanti l’ A. G. O. al fine di ottenere preliminarmente una dichiarazione di nullità/inesistenza dell’atto.

In sostanza il ............... ribadisce che essendo stato il Comune spogliato del controllo sul rendimento energetico degli impianti termici (art. 31 c. 2 lett.c D. Lgs. 112/98) ne consegue la nullità assoluta e, quindi, l’inidoneità dell’atto a spiegare gli effetti che gli sono propri con il corollario che essendo stato l’atto portato ad esecuzione gli effetti devono ritenersi come mai prodotti.

Premesso che si ha incompetenza assoluta allorché l’atto amministrativo venga emanato da un organo amministrativo in una materia estranea alle attribuzioni dell’organo, l’argomentazione prospettata dal ............. appare convincente essendo stato affidato esclusivamente alla Provincia il perseguimento di questo specifico interesse pubblico (controllo degli impianti termici e fissazione delle tariffe). Poiché in merito al controllo degli impianti termici non è dato rinvenire in alcun modo per il motivo di cui si è detto, in riferimento alla legge vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, una qualche connessione tra i compiti svolti dai due enti nella subiecta materia ne consegue l’esercizio illegittimo di attribuzioni del tutto aliene alla competenza del Comune.

2. sul difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse.

Ad avviso della difesa convenuta avendo il ............ contestato la "destinazione" della somma (cioè il soggetto legittimato – la Provincia e non il Comune – alla percezione finale) e non la sua "entità" e la sua "causa" (tutela della salute) la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse (legittimatio ad causam v. art. 100 cpc). In sostanza, si afferma, ............. avrebbe sollevato un conflitto di competenza tra i due enti e la Provincia, in quanto titolare dell’interesse giuridico protetto, sarebbe il solo legittimato ad agire in giudizio.

Questa eccezione non ha pregio e va rigettata, essendo intendimento primario del ................ (v. atto di citazione nonché gli ulteriori scritti difensivi dal cui contesto emerge il reale contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio) l’eliminazione di ogni incertezza in ordine al soggetto legittimato alla riscossione della somma. Inoltre la Provincia potrebbe esercitare in futuro il diritto alla riscossione del proprio credito con tutte le ovvie conseguenze.

Merito

Secondo il Comune il potere di imposizione della tariffa trova il proprio fondamento in disposizioni normative (art. 4 L. 59/97, delibera regionale n. 387/02, art. 31 D. Lgs. 112/98 trasfuso nell’art. 129 DPR 380/01) che senza mai giungere all’abrogazione del primitivo art. 31 L. 10/91 hanno inteso organizzare, in maniera più funzionale, la ripartizione dei compiti circa il controllo sugli impianti termici attribuendo alle Province siffatti compiti limitatamente ai comuni meno popolosi. Questo assunto non pare corretto, atteso il sicuro venire meno dell’art. 31 L. 10/91 ad opera della successiva legislazione ( n. 112/98 e 96/99) che ha demandato sempre per il periodo di tempo in argomento alle Province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.

Effettivamente da tutto il contesto, pur in assenza di una abrogazione espressa, l’art. 31 L. 10/91 risulta tacitamente abrogato (v. art. 15 disp. Prel.) per l’incompatibilità fra le precedenti e le nuove disposizioni che regolano in maniera diversa la materia già disciplinata da quella anteriore. Sicché a causa dell’impossibilità della applicazione contemporanea di disposizioni tra loro confliggenti ne segue la caducazione dell’art. 31 L. 10/91 e la conseguente nullità della delibera comunale, perché assunta in carenza assoluta di potere essendo essa stata adottata l’8.6.2001 e cioè in un momento di validità delle nuove disposizioni. Da questa assorbente considerazione discende l’inutilità dell’esame delle ulteriori osservazioni svolte dalla difesa dell’ente territoriale. Pertanto il Comune di Piacenza va condannato alla restituzione della somma oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale stante la sicura buona fede dell’accipiens (art. 2033 cc.). Sussistono giusti motivi (novità e delicatezza della questione) per dichiarare interamente compensate le spese di causa tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Piacenza nella persona del dr. Riccardo Lignola definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione disattesa così provvede: in accoglimento della domanda di ................... previa dichiarazione di nullità/inesistenza del provvedimento di imposizione ai titolari di impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw del versamento di euro 5,16 condanna il Comune di Piacenza alla restituzione della citata somma, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Spese di causa interamente compensate tra le parti.

Il Giudice di Pace

Dott. Riccardo Lignola