La TRIBUNALE DI PIACENZA 7 febbraio 2002. Est. Massa - ............... c. Consorzio Bacini Tidone Trebbia ............... .
Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Potere impositivo dei consorzi - Presupposti indefettibili - Indicazione - Beneficio diretto e specifico - Interpretazione.
Il potere impositivo dei consorzi di bonifica deve trovare fondamento, al contempo, e nell'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nella configurabilità di un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dall'opera di bonifica. In particolare, è tale il beneficio che si traduca in un vantaggio di tipo fondiario e, quindi, in un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo (C.c., art. 860; R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) (1). (1) L'importanza della sentenza discende, oltre che dai principi di merito affermati, dal fatto di essere la prima emessa da un tribunale dopo la normativa (art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001 n. 448) che ha attribuito alle commissioni tributarie la competenza a conoscere dei contributi richiesti dai consorzi di bonifica. La sentenza in rassegna stabilisce che le cause in materia già radicate avanti i tribunali devono continuare ad essere giudicate dagli stessi (nonostante il visto cambio di competenza) in virtù del principio di cui all'art. 5 c.p.c. La sentenza è anche importante per l'ammissibilità, che essa dichiara, di azioni cumulative e perchè non ritiene sufficiente per sottoporre a contributo obbligatorio a favore dei consorzi il fatto che questi sostengano, per certe zone, di effettuare studi e monitoraggi relativi al territorio interessato, non configurando una siffatta azione quel "beneficio diretto e specifico" che la Cassazione richiede perchè si configuri l'obbligo di pagamento. Su un piano processuale, è importante che il giudice non abbia neppur ammesso consulenze tecniche, non ritenute idonee a soddisfare l'onere probatorio (sulla sussistenza del beneficio) che grava - secondo la giurisprudenza della Cassazione - sul consorzio esclusivamente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 1998 ........ ed altri 49 soggetti, proprietari di appezzamenti di terreno siti nell'area comunale di Piacenza ed in alcuni comuni della provincia, convenivano in giudizio davanti all'allora Pretura di Piacenza il Consorzio Bacini Tidone Trebbia e, deducendo di non aver tratto alcun beneficio diretto e specifico dalle opere e dalla attività consortile, chiedevano, per ciscuno di loro, la restituzione delle somme versate nel 1997 a titolo di contributo consortile, allegando la relativa documentazione. Il Consorzio si costituiva ritualmente eccependo l'incompetenza del pretore adito, l'inammissibilità dell'azione cumulativa e l'infondatezza, nel merito, della richiesta di restituzione. Nelle more del giudizio l'eccezione di incompetenza veniva superata dalla sopravvenuta istituzione del giudice unico di primo grado e dalla contestuale soppressione dell'ufficio pretorile. Depositati atti e documenti, le parti formulavano istanze istruttorie ed, al termine della loro disamina, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. La causa passava quindi in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Per quanto riguarda le questioni preliminari deve solo ribadirsi che, pur non avendo i contributi di bonifica natura giuridica completamente identica ai tributi erariali (Corte cost. sent. 26/1998), agli effetti della individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie relative alla sussistenza dell'obbligo contributivo la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass., sez. un., 9493/98; sez. un. 9534/97; Cass. 22 febbraio 2000 n. 1985) individua tale giudice nel tribunale, competente ai sensi dell'art. 9 comma 2 c.p.c. In considerazione del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. non hanno effetto nella presente controversia eventuali modifiche nell'individuazione del giudice competente derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) ed in particolare dell'art. 12 che riformula l'oggetto della giurisdizione tributaria. E' indubbio, infine, che siamo in presenza di un'azione "cumulativa", esperita da piu' parti contro lo stesso convenuto, ma da cio' non ne deriva alcuna conseguenza processuale, tantomeno la "inammissibilita'" dedotta da parte convenuta, atteso che si tratta di un caso di liticonsorzio facoltativo di cui all'art. 103 c.p.c., in cui vi è lo stesso convenuto e connessione per l'oggetto e la decisione dipende, in tutto o in parte, dalla soluzione di una medesima questione. Alla stregua di una lunga elaborazione giurisprudenzale occorre premettere che il potere impositivo dei consorzi di bonifica deve trovare fondamento in due diversi e concorrenti presupposti: 1) l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza; 2) la configurabilita' di un beneficio derivante dall'opera di bonifica, come previsto dall'art. 860 c.c. e dall'art. 10 R.D. 215/1933. Non e' pertanto sufficiente il mero dato formale dell'inclusione del terreno nel perimetro di contribuenza tra le proprieta' e, in linea piu' generale, deve rilevarsi che di fronte all'Ago non esiste alcuna presunzione di legittimita' dell'atto amministrativo di imposizione onde per cui l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa incombe, secondo i principi generali, sull'ente creditore. Pertanto non solo il dato di cui al punto 1) ma anche l'esistenza del beneficio deve essere provato - in caso di contestazione - dal consorzio. Per quanto riguarda la natura concreta del beneficio (o vantaggio) osserva il giudicante che - anche tenendo presente i contributi della giurisprudenza della Cassazione nella chiarificazione del punto, ed in particolare Cass. 8690/96 e 8957/96 - deve trattarsi di un beneficio diretto e specifico, conseguito e conseguibile a causa della bonifica e che, per cio', si traduca in un vantaggio di tipo fondiario e quindi in un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo. Deve aggiungersi, a miglior chiarimento, che il vantaggio puo' essere anche futuro o potenziale, ma solo nel senso che tale vantaggio possa concretamente desumersi, per un fondo, rispetto ad opere di bonifica concretamente progettate od in corso di esecuzione (cfr. Cass. 877/84). Ne consegue che non appare corretto assoggettare un immobile a contributo, per esempio, solo perche' nella zona in cui e' compreso sono stati attivati studi preliminari del territorio (come accade per taluni degli attori). Deve ancora rilevarsi che il beneficio puo' anche essere generale, nel senso che puo' riguardare un insieme di immobili che, tutti considerati, ricavino un vantaggio specifico e diretto, ma non generico, come puo' essere il beneficio che attiene al territorio nel suo complesso. E' un vantaggio generico quello derivante dalla generale sistemazione idraulica del territorio laddove non vi sia un diretto collegamento tra una specifica opera di bonifica e una correlativa utilitas per il fondo in questione. Alla luce delle suesposte considerazioni si e' ritenuto che le istanze isruttorie di parte convenuta, riguardanti prove per testi e richiesta di C.T.U. (cfr. memoria 18 novembre 1999) fossero inidonee a soddisfare l'onere probatorio sopra descritto, in quanto tendenti a dimostrare un beneficio generale ed astratto (derivante da studi, monitoraggi, esistenza di opere idrauliche e di regimazione delle acque) che riguarda le diverse zone in cui il territorio provinciale e' stato ripartito ma non il vantaggio specifico e particolare per i fondi di cui in citazione. Anche laddove si parla di beneficio di scolo (ad esempio per terreni posti tra il bacino del Trebbia e del Nure) deve ritenersi che trattasi di beneficio indiretto non essendo stata contestata l'asserzione di parte attrice (memoria 12 ottobre 1998) che gli immobili in realta' "scolano in rivi consortili, ovverosia in canali privati gestiti ciascuno da un diverso consorzio convenuto un canone di concessione per lo scolo o la presa d'acqua" (quando si raggiunge il canale gestito dal consorzio). In definitiva la domanda degli attori di restituzione dei contributi di bonifica versati e', in linea generale, fondata non essendo stato provato il vantaggio specifico e diretto derivante ai fondi per effetto delle opere di bonifica. Deve peraltro darsi atto che il consorzio convenuto ha mosso, in relazione ad alcuni convenuti specifiche eccezioni rilevando che dalle cartelle esattoriali prodotte emergeva che il pagamento effettuato riguardava anche beni diversi da quelli indicati in citazione (altri terreni o fabbricati urbani), contributi imposti da enti diversi dal convenuto o non relativi alla bonifica. Dette eccezioni - su cui parte attrice non ha dato risposta - appaiono fondate e devono essere accolte. L'importo di cui deve essere disposta la restituzione va pertanto così diminuito e rideterminato per i seguenti attori: lire 708.850 a ................; lire 1.295.045 a ...................; lire 210.097 a ...........................; lire 1.002.512 a ..............................; lire 5.895.876 a ........................; lire 513.660 a ....................; lire 210.414 a ...................; lire 231.312 a .......................; lire 1.205.912 a ........................; lire 184.324 a .................................... In relazione agli altri attori la domanda va accolta con conseguente condanna del consorzio alla restituzione delle somme di cui in citazione, convertite in euro. Gli interessi legali sulle suindicate somme decorreranno, come richiesto, dal giorno della domanda. Tenuto conto della complessita' della materia e dell'esito della decisione sussistono giusti motivi per compensare al 50% le spese di lite tra le parti; il residuo 50% liquidato come in dispositivo, viene posto a carico del Consorzio convenuto. (Omissis). |
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