La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, Sezione 02 riunita con l’intervento dei signori: Gianguido Guidotti (presidente/relatore) Luigi Bertonazzi Guido Brigati ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n. 289/03 depositato il 03.07.2003 - avverso Avviso di pagamento n. ................... Assente 2003 Quota consortile contro Consorzio Bacini Tidone-Trebbia difeso da: ............ proposto dal ricorrente: ........... difeso da: ........... FATTO Con atto depositato il 03.07.2003 ..................... ricorreva a questa Commissione contro avviso di pagamento notificato dal Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia relativo a quote consortili anno 2003 applicate all’immobile sito in Piacenza .................. La Associazione ricorrente esponeva che mai l’immobile era stato oggetto di opere da parte del Consorzio di Bonifica e che il Comune di Piacenza provvedeva direttamente a tutte le opere di urbanizzazione e di manutenzione ed eccepiva che i contributi sono dovuti al Consorzio di bonifica solo se e quando i fondi traggano beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica e di manutenzione effettuate dal Consorzio, con incremento di valore dell’immobile soggetto a contribuzione in rapporto causale con le stesse opere; mentre nella specie non sussistevano opere eseguite dal Consorzio determinanti un vantaggio diretto per i fondi della .............. Chiedeva che, previa sospensione dell’esecutorietà dell’avviso, venisse dichiarata la non debenza del tributo e la conseguente nullità dell'avviso impugnato. Il Consorzio di bonifica si costituiva con atto depositato il 22.07.2003 sostenendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, non riguardando esso un atto impositivo specificamente elencato dall’art. 19 D. Lgs. 546/92 fra gli atti impugnabili, nonché la legittimità del proprio operato, sussistendo i presupposti per l’applicabilità del tributo. Evidenziava che il fabbricato si trova in territorio classificato di bonifica ed è all’interno sia del Comprensorio consortile che del perimetro di contribuenza delimitato con D.M. 24.04.1932 trascritto alla Conservatoria dei RR.II, talché vi è una presunzione di sussistenza del beneficio, che può essere vinta solo dalla dimostrazione da parte del ricorrente che sono venuti meno i benefici. Sottolineava che il fabbricato era difeso dal Canale diversivo delle acque alte di ovest e collocato nel bacino di scolo dell’impianto idrovoro della Finarda e che il beneficio di bonifica conseguentemente sussisteva - anche in presenza del sistema fognario, che ha funzioni del tutto diverse - in quanto il Consorzio, pur non intervenendo direttamente sull'immobile, cura l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti demaniali di cui è consegnatario. Chiedeva la reiezione del ricorso. All’udienza del 21.08.2003, la Commissione respingeva la istanza di sospensione per carenza del requisito del danno grave ed irreparabile. Il Consorzio in data 6 novembre 2003 depositava ulteriore memoria difensiva con documenti e relazione tecnica dell’ing. ..................., ribadendo che l’eventuale venir meno del vantaggio deve essere provato, secondo la decisione della Corte di Cassazione 968/98 a Sezioni Unite, da colui che contesta la debenza del tributo e sottolineando che la proprietà della Associazione ricorrente ricava beneficio diretto e generale di protezione dalle acque di monte e beneficio diretto e specifico di scolo delle proprie acque meteoriche; che tali tipologie di beneficio legittimano la imposizione, come stabilito dal TAR dell’Emilia Romagna. Insisteva nelle precedenti deduzioni e conclusioni, chiedendo ammissione di consulenza tecnica volta a confermare la esistenza dei benefici. All’udienza del 19.11.2003 il relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia e le parti, ammesse alla discussione, insistevano come da atti. La Commissione si riservava la decisione; indi, nei termini e forme di legge, decideva come segue. MOTIVI Va preliminarmente respinta la eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso. Questa Commissione (con decisioni 92/03/01 e 06/03/03) ha già affermato che l’avviso di pagamento, quale atto che dà notizia della iscrizione a ruolo e che precede la notifica della cartella, è autonomamente impugnabile, in quanto il ricorso costituisce vera e propria impugnazione del ruolo. Quanto al merito, va osservato che le vertenze in ordine al pagamento del tributo ai Consorzi di bonifica, sono più volte approdate alla Corte di Cassazione che, nel tempo, ha delineato diritti ed obblighi dei contribuenti e dei Consorzi, attraverso numerose sentenze evolutive. Così è stato affermato: - che i Consorzi di bonifica non possono avere poteri impositivi diversi da quelli rigidamente fissati dalla legge, né possono porre generici contributi di miglioria a carico di tutti gli immobili siti nel comprensorio ove è stata eseguita un’opera di bonifica; che anche i beni extraagricoli possono essere soggetti a contributo, ma non per la sola appartenenza all’area di intervento o per vantaggi generali arrecati all’ambiente o alla salubrità dell’area, bensì solo quando sia stato accertato per il singolo bene un vantaggio specifico e diretto (Cass. I° sez. civ. n. 7322/93); - che per poter pretendere la contribuzione sono necessari tre requisiti: la previa determinazione del perimetro di contribuenza; la individuazione dei soggetti tenuti alla contribuenza preventivamente all'esecuzione dell’opera; l'accertamento del beneficio con riguardo ad ogni singolo immobile (Cass. 8.7.1993 n.7511); - che il beneficio non può essere generico, ma diretto e inerente al fondo beneficato; che il beneficio non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma che occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (Cass. s.u. n. 8957/96); - che laddove vi è un servizio di fognatura comunale, il rapporto di contribuenza può istituirsi solo con il Comune (che a sua volta, se mai, dovrebbe pagare un canone al Consorzio); che non esiste una presunzione di legittimità dell’atto ammininistrativo di imposizione; che l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'ente creditore; che in caso di contestazione l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica deve essere provato dal Consorzio (Cass. s.u. n. 8960/96); - che la ripartizione dei contributi è effettuata fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica con riferimento al beneficio conseguito; che la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, esonera dall’onere della prova del beneficio ricavato per quanto riguarda la manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza statale; che gli immobili agricoli od extraagricoli siti nel comprensorio di bonifica, che dalla bonifica ricevano vantaggio, hanno l'obbligo di contribuzione indipendentemente dalla emanazione del D.M. di determinazione del perimetro di contribuenza (Cass. s.u. n.968/98); - che i contributi versati a favore dei Consorzi di bonifica per il loro funzionamento non possono essere inclusi fra le spese incrementative ai fini Invim perché - salvo dimostrazione di un collegamento fra la esecuzione delle opere e l'incremento del valore del bene - la sola manutenzione di strutture utili alla buona gestione del bene, non apportano maggior consistenza o valore all’immobile (Cass. sez. tribut. 7326/2003). Sulla base di questi indirizzi giurisprudenziali, questa Commissione Tributaria ritiene di affermare a sua volta i seguenti principi ai quali informare le proprie decisioni: - gli immobili sia agricoli che urbani, che si trovino nel perimetro di un’opera di bonifica di competenza statale e siano stati preventivamente individuati a mezzo di trascrizione nei registri immobiliari - con atto individuale notificato al proprietario, così che lo stesso ne abbia avuto indubbia contezza - sono soggetti a contributo a favore dei Consorzi di bonifica, dovendosi presumere che sussista un beneficio diretto e specifico per il proprietario. In caso di opposizione del contribuente davanti al Giudice Tributario, il Consorzio non sarà tenuto a fornire la prova del beneficio ricavato dall’immobile, ma sarà onere del contribuente provare il contrario; - quando invece si tratti di manutenzione e/o di esercizio di opere di bonifica, o laddove - in particolare per gli immobili urbani - esiste un servizio di fognatura comunale, il Consorzio di bonifica che abbia richiesto il pagamento del contributo, - a fronte di contestazione del contribuente - deve provare che le opere eseguite apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, in rapporto causale e diretto con lo stesso immobile, non valendo, in tal caso, la presunzione che le opere eseguite arrechino beneficio al bene incluso nel comprensorio di bonifica (ed anche nel perimetro di contribuenza) e gravando sull'Ente creditore, secondo le usuali norme del contenzioso tributario, l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. Nel presente procedimento risulta che l’immobile della Associazione ricorrente è situato nel centro storico della città di Piacenza e appare ricompreso all’interno del perimetro della bonifica urbana e suburbana di Piacenza decretato dal Ministro della Agricoltura il 23 aprile 1932; che tale decreto è stato trascritto alla Conservatoria dei RR.II.. Dagli atti prodotti, tuttavia, non è possibile accertare se tale trascrizione è avvenuta o meno per atto individuale notificato al proprietario, così che lo stesso ne abbia avuto piena contezza: occorrerebbe all’uopo concedere termine alle parti per produrre tale documentazione, onde determinare a chi incomba l'onere della prova del beneficio specifico e diretto dell’immobile. Va peraltro rilevato che il Decreto ministeriale de quo non appare contenere elementi sufficienti a suffragare la prova del beneficio così come indicati dalla Suprema Corte. Esso ammette che diversi fondi in considerazione della loro altimetria "risentiranno limitati vantaggi dalle attuali opere di bonifica idraulica", ma "potranno risentire notevoli benefici dalle altre divisate opere di più generale portata dirette alla bonifica integrale della zona quali ad esempio quelle irrigatorie, stradali e d’approvvigionamento idrico a scopo alimentare". Il Decreto riconosce anche doversi determinare una graduazione dei contributi per la ripartizione fra i consorziati in dipendeza della particolare situazione di alcuni immobili in relazione ai benefici conseguiti dalle opere di bonifica. Il contenuto del Decreto e la mutata situazione ambientale della città, verificatasi in oltre settanta anni, rende di dubbia applicazione il principio - sancito con la sentenza 968/1998 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - di esonero per il Consorzio dall’onere della prova del beneficio ricavato. Senonché vi è un altro elemento, che risulta essere assorbente e cioè che il fabbricato della associazione ricorrente è sito nel centro storico cittadino in zona notoriamente servita da fognatura comunale, circostanza non contestata dal Consorzio, che a pag. 5 della memoria 27.10.2003, la considera anzi "del tutto irrilevante". Tali fognature hanno la funzione di raccolta e smaltimento non solo delle acque reflue, ma anche di quelle superficiali, meteoriche e di lavagggio (G.U. n. 48 supp.ord. del 21.2.1977, all. del 4.2.1977 Ministero LL.PP.); con la conseguenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi solo con il Comune (Cass. s.u.civ. n. 8960/96). Infatti non esiste disposizione di legge che attribuisca ai Consorzi di bonifica il compito di raccogliere, allontanare e addurre allo scarico finale le acque meteoriche defluenti dagli insediamenti civili; compito che invece è proprio, secondo l'ordinamento giuridico, esclusivamente dell’Ente gestore del servizio di fognatura. Sarà tale Ente, qualora utilizzi gli impianti di bonifica (come ad esempio l’impianto idrovoro della Finarda), a dover contribuire alle spese consortili in proporzione al servizio ottenuto. In tale situazione, seguendo i principi come più sopra delineati da questa Sezione, l'onere della prova dell’esistenza del beneficio che apporti maggior valore all'immobile grava sul Consorzio. Ma il Consorzio non ha fornito tale prova, poichè si è limitato - anche nella perizia di parte - a generiche elencazioni di opere esistenti sul territorio che apportano un beneficio di carattere generale, senza dimostrare che esse arrecano maggior valore direttamente all’immobile della associazione ricorrente. Infatti la indicazione dei vari canali che intersecano il territorio per proteggerlo dalle acque di monte (in particolare i Canali Diversivo ovest e Diversivo est), non è sufficiente a dimostrare che, in loro assenza, l'acqua non regimata produrrebbe inevitabili e specifici allagamenti all’immobile in questione. Inconferente è poi la menzione di opere, sempre di carattere generale, che dovrebbero essere eseguite in tempi futuri, ma non ancora nemmeno tutte approvate. Neppure la suggestiva produzione di fotografie attestanti allagamenti della città di Piacenza prima della esecuzione delle opere di bonifica, vale a provare il beneficio voluto dalla legge, trattandosi di allagamenti delle zone notoriamente più basse della Città (ben diverse da quelle ove è sito l’immobile in questione) verificatisi in conseguenza della esondazione delle acque del fiume Po e non per mancata regimazione delle acque alte; esondazione del resto verificatasi - nonostante la realizzazione delle indicate opere - anche nell’ottobre 2002. Non è accoglibile la richiesta del Consorzio di ammissione di consulenza tecnica di ufficio volta a confermare la esistenza dei benefici. Infatti la consulenza tecnica può essere disposta dalla Commissione quando occorra acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità (art.7 D.Lvo 546/92), ma non può essere intesa come mezzo che esoneri la parte dalla prova dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio (Comm. Trib. Prov. Ascoli Piceno n. 179/01/02). Il ricorso merita quindi pieno accoglimento. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio. P. Q. M. La Commissione, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Piacenza, 12 dicembre 2003 Il Presidente e relatore Gianguido Guidotti |
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